mercoledì 25 luglio 2012

Matrimonio e annullamento: può un matrimonio essere annullato?

Salve Alfonso
Desidero porgere una domanda: la Chiesa ha sempre detto di non avere il potere di annullare i sacramenti, eppure si sente parlare di annullamento di matrimonio. Come mai? Il matrimonio non è un sacramento come tutti gli altri? 
Grazie.


Un lettore


Carissimo lettore
Con piacere rispondo alla tua domanda sperando che la risposta possa servire a chiarire una volta e per tutte la confusione mediatica che si fa quando si parla con leggerezza di argomenti scottanti come, appunto, quello del matrimonio. Ad una domanda possiamo rispondere subito: I Sacramenti si possono impartire ma, in nessun caso si possono togliere. Tuttavia è molto importante che il Sacramento venga celebrato validamente, ovvero, rispetti quell'insieme di regole (soprattutto di natura canonica) affinché il Sacramento sia davvero impartito. 


Un esempio molto semplice lo possiamo fare con il Sacramento della Confermazione che è valido solo se chi lo riceve è battezzato, ovvero ha ricevuto il Sacramento del Battesimo. Se un Vescovo impartisse la Confermazione ad un non battezzato, il Sacramento non è stato impartito, ovvero, il non battezzato non ha ricevuto la Cresima. E' anche logico d'altronde: non posso confermare i miei impegni di figlio di Dio se non lo sono già.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

Come giustamente dice il nostro lettore, si sente parlare spesso di "annullamento del matrimonio" e non degli altri Sacramenti, quasi fosse appunto un Sacramento di serie B. Sfatiamo il mito: il Matrimonio è un Sacramento importantissimo, con il quale due persone si giurano amore e fedeltà davanti a Dio prendendo alcuni impegni. 

Ci sono dei vincoli detti impedimenti che rendono il matrimonio nullo, qualora se ne verifichi anche uno solo. Questi impedimenti sono menzionati nel Codice di Diritto Canonico (che abbrevieremo con CIC) nel libro IV capitolo III, e sono:

  1.  Età dell'uomo inferiore ai 16 anni, età della donna inferiore ai 14 anni.
  2.  L'impossibilità (antecedente e perpetua al matrimonio) di avere in modo naturale un rapporto sessuale
  3.  La sterilità nascosta volontariamente al coniuge
  4.  L'essere legato da un vincolo matrimoniale oppure facente parte dell'Ordine Sacro
  5.  L'aver emesso voti perpetui di castità in un istituto religioso
  6.  Il consenso al matrimonio costretto e non libero
  7.  L'aver ucciso il coniuge precedente per contrarre nuovo matrimonio
  8.  Il grado di parentela del coniuge inferiore al 4°grado in linea collaterale e qualunque grado in linea retta
  9. Il non voler educare cristianamente i figli nati dal matrimonio
  10. La volontà di non avere figli 
Quindi, nel caso di impotenza del coniuge, oppure nel caso in cui la coppia (o anche una delle parti) non vuole avere figli ecc, il matrimonio celebrato è nullo, ovvero non è stato possibile ricevere quella grazia Sacramentale che avrebbe unito i due in matrimonio.

Il canone 1060 dice che in caso di dubbio, si suppone che il matrimonio celebrato sia valido. Solo un tribunale ecclesiastico, dopo i dovuti accertamenti, può stabilire se il matrimonio che è stato celebrato è nullo oppure no. Per deliberare se il matrimonio è nullo, si verificano appunto i casi che prima abbiamo chiamato impedimenti


Spero di aver esaudito la tua richiesta.
Alfonso

Nessun commento:

Posta un commento